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Glossario GPSR: i termini che decidono chi è responsabile

Definizioni dei termini che ricorrono nelle decisioni di conformità al GPSR. I termini di legge sono definiti in base al regolamento (UE) 2023/988, al regolamento (UE) 2019/1020 e alla comunicazione della Commissione europea C/2025/6233, con l'indicazione della disposizione di riferimento. I termini che non derivano dalla legge ma dal contratto di Grüner Baum sono contrassegnati come tali, così un'unità di prezzo commerciale non viene mai scambiata per una categoria giuridica.

GPSRTermine di legge
Il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, regolamento (UE) 2023/988. Si applica in tutta l'UE dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Stabilisce obblighi di sicurezza per i prodotti di consumo che non sono già disciplinati da una normativa UE più specifica.Fonte: Regolamento (UE) 2023/988
Persona responsabile (EU Responsible Person)Termine di legge
L'operatore economico stabilito nell'UE che risponde dei compiti previsti dal GPSR per un prodotto che rientra nel suo ambito. È un ruolo, non una qualifica professionale: a seconda della catena di fornitura può essere un fabbricante stabilito nell'UE, un importatore, un rappresentante autorizzato nominato per iscritto o un fornitore di servizi di logistica.Fonte: GPSR, art. 16
Rappresentante autorizzato (Authorised Representative)Termine di legge
Una persona stabilita nell'UE che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a compiti determinati. Un rappresentante autorizzato può assumere il ruolo di persona responsabile previsto dal GPSR, ma i due termini non sono intercambiabili: «persona responsabile» indica l'obbligo, «rappresentante autorizzato» uno dei modi per adempierlo.Fonte: GPSR, artt. 3 e 16
Operatore economicoTermine di legge
Il termine che raggruppa fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi relativi alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato.Fonte: GPSR, art. 3
ImportatoreTermine di legge
La persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo. Se il fabbricante è stabilito fuori dall'UE e non è stato nominato alcun rappresentante autorizzato, di solito è l'importatore a farsi carico degli obblighi della persona responsabile.Fonte: GPSR, art. 3
Fornitore di servizi di logisticaTermine di legge
Un prestatore che offre almeno due tra i servizi di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di prodotti di cui non è proprietario. Diventa la persona responsabile prevista dal GPSR solo in via residuale, quando nell'UE non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato con mandato.Fonte: GPSR, art. 3
Articolo 16 del GPSRTermine di legge
La disposizione del GPSR secondo cui un prodotto che rientra nel suo ambito può essere immesso sul mercato dell'UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'UE responsabile di compiti ben definiti. La stessa disposizione impone che il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio di tale operatore, insieme al suo indirizzo postale e al suo indirizzo elettronico, figurino sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.Fonte: Regolamento (UE) 2023/988
Articolo 19 del GPSRTermine di legge
La disposizione del GPSR sulla vendita a distanza. Impone che un'offerta online relativa a un prodotto che rientra nel suo ambito indichi in modo chiaro e visibile l'identità e i recapiti del fabbricante, i dati della persona responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall'UE, le informazioni che consentono di identificare il prodotto, compresa un'immagine, e le eventuali avvertenze o informazioni di sicurezza applicabili.Fonte: Regolamento (UE) 2023/988
Articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020Termine di legge
La norma sulla vigilanza del mercato che elenca le quattro possibili figure di operatore stabilito nell'UE e i compiti a esse collegati: documentazione, cooperazione con le autorità e misure correttive. È la fonte che di solito si legge insieme alla disposizione del GPSR sulla persona responsabile per stabilire quale operatore si fa carico dell'obbligo.Fonte: Regolamento (UE) 2019/1020
Immissione sul mercatoTermine di legge
La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione. Questo momento conta perché la persona responsabile deve esistere prima, non dopo la comparsa di un problema.Fonte: GPSR, art. 3
Mandato scrittoTermine di legge
Il documento con cui il fabbricante nomina un rappresentante autorizzato e definisce i prodotti e i compiti coperti. Senza un mandato scritto che indichi i prodotti, i dati di un prestatore riportati su un'etichetta non bastano a renderlo l'operatore responsabile per quei prodotti.Fonte: GPSR, art. 16
Documentazione tecnicaTermine di legge
La documentazione che il fabbricante deve redigere e conservare, contenente l'analisi interna dei rischi e la descrizione del modo in cui il prodotto soddisfa l'obbligo generale di sicurezza. La persona responsabile deve poterla mettere a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato su richiesta.Fonte: GPSR, art. 9
Valutazione del rischioTermine di legge
L'analisi interna dei pericoli di un prodotto, del suo uso prevedibile e del suo uso improprio prevedibile, degli utilizzatori esposti e delle misure che tengono sotto controllo tali pericoli. È la prova su cui si fonda un'affermazione di sicurezza: un certificato o un rapporto di prova, da soli, non sono una valutazione del rischio.Fonte: GPSR, art. 9
Safety GateTermine di legge
Il sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti di consumo non alimentari pericolosi, in passato noto come RAPEX. Le autorità vi pubblicano segnalazioni sui prodotti che presentano un rischio; monitorarlo è il modo in cui un operatore viene a sapere che un prodotto analogo al proprio è stato segnalato.Fonte: GPSR, capo VII
Safety Business GatewayTermine di legge
Il portale della Commissione attraverso cui gli operatori economici notificano alle autorità un prodotto che presenta un rischio e attraverso cui si effettuano le notifiche di incidenti. È il corrispettivo, rivolto alle imprese, del Safety Gate pubblico.Fonte: GPSR, artt. 20 e 35
Autorità di vigilanza del mercatoTermine di legge
L'autorità nazionale di ciascuno Stato membro che ha il potere di controllare i prodotti, chiedere la documentazione e ordinare misure correttive. La persona responsabile è il punto di contatto a cui queste autorità si rivolgono.Fonte: Regolamento (UE) 2019/1020
Misure correttiveTermine di legge
Le misure adottate quando si accerta che un prodotto presenta un rischio: vanno dalla correzione delle informazioni fino al ritiro dal mercato o al richiamo presso i consumatori. La persona responsabile deve cooperare a tali misure per i prodotti che copre.Fonte: GPSR, art. 16 e capo VII
Dichiarazione di conformitàTermine di legge
La dichiarazione firmata con cui il fabbricante attesta che un prodotto soddisfa i requisiti della specifica normativa UE che gli si applica. Il GPSR non prevede di per sé una dichiarazione di conformità: il documento nasce da norme specifiche per prodotto, come quelle su giocattoli, materiale elettrico o apparecchiature radio.Fonte: Normativa UE specifica per prodotto
Marcatura CETermine di legge
La dichiarazione del fabbricante che un prodotto è conforme alla specifica normativa UE che richiede la marcatura. Il GPSR non introduce alcuna marcatura CE e non esiste un certificato GPSR: un prodotto che rientra soltanto nel GPSR non reca la marcatura CE per effetto del GPSR.Fonte: Normativa UE specifica per prodotto
GPSDTermine di legge
La direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il quadro normativo precedente. È stata abrogata e sostituita dal GPSR, che si applica dal 13 dicembre 2024.Fonte: Direttiva 2001/95/CE
General Product Safety Regulations 2005 (Regno Unito)Termine di legge
La normativa del Regno Unito che ha recepito la precedente direttiva UE 2001/95/CE e che si applica ancora in Gran Bretagna. Condivide la sigla GPSR, ma è uno strumento diverso dal regolamento (UE) 2023/988; solo il regolamento UE crea l'obbligo della persona responsabile. L'Irlanda del Nord segue regole a parte.Fonte: SI 2005/1803, Regno Unito
Famiglia di prodottiTermine contrattuale di Grüner Baum
Non è una categoria del GPSR. È l'unità su cui Grüner Baum calcola il prezzo: i prodotti con la stessa destinazione d'uso, la stessa struttura dei materiali, lo stesso design di base, lo stesso metodo di fabbricazione e gli stessi rischi per la sicurezza vengono valutati come un'unica famiglia, e le varianti che differiscono solo per colore o taglia di norma vi restano comprese. Una destinazione d'uso, un materiale, una caratteristica elettrica, una fascia d'età o un ambito normativo specifico diversi danno luogo a una famiglia separata.Fonte: Condizioni pubblicate di Grüner Baum GmbH
SKUTermine contrattuale di Grüner Baum
Un'unità di magazzino (stock-keeping unit): una singola variante vendibile, per esempio un colore o una taglia. È un identificativo commerciale, non giuridico. Grüner Baum non pone limiti al numero di SKU all'interno di una famiglia di prodotti accettata, quindi le varianti di uno stesso modello non moltiplicano il compenso.Fonte: Condizioni pubblicate di Grüner Baum GmbH
Ambito di applicazione del GPSRTermine di legge
Il GPSR si applica ai prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE quando nessuna normativa UE specifica disciplina lo stesso aspetto di sicurezza. Se esistono norme specifiche per prodotto, come quelle su giocattoli o materiale elettrico, si applicano prima queste e il GPSR copre le lacune.Fonte: GPSR, art. 2
EsclusioniTermine di legge
Le categorie che il regolamento non copre, tra cui medicinali per uso umano o veterinario, alimenti e mangimi, piante e animali vivi, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti d'antiquariato. Sono esclusi anche i prodotti di seconda mano forniti per essere riparati o rimessi a nuovo prima dell'uso, se il fornitore ne informa chi li riceve.Fonte: GPSR, art. 2, par. 2
Obbligo generale di sicurezzaTermine di legge
L'obbligo fondamentale per gli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri. È l'obbligo che tutto il resto del regolamento sostiene: un prodotto può rispettare ogni regola documentale e non soddisfare comunque questo requisito.Fonte: GPSR, art. 5
Rischio graveTermine di legge
Un rischio che richiede un intervento rapido e un seguito, compresi i casi in cui gli effetti non sono immediati. La classificazione conta perché comporta una notifica più rapida alle autorità e, nella pratica, segna la differenza tra una correzione ordinaria e un richiamo urgente.Fonte: GPSR, art. 3
RitiroTermine di legge
Qualsiasi misura volta a impedire che un prodotto presente nella catena di fornitura sia messo a disposizione sul mercato. Blocca le vendite successive, ma non chiede ai consumatori di restituire nulla: quello è un richiamo.Fonte: GPSR, art. 3
RichiamoTermine di legge
Qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto già messo a disposizione del consumatore. Il richiamo raggiunge chi possiede il prodotto; il ritiro raggiunge solo la catena di fornitura. I due concetti vengono spesso confusi e comportano obblighi di notifica diversi.Fonte: GPSR, artt. 3 e 35
TracciabilitàTermine di legge
La possibilità di identificare un prodotto e di seguirlo lungo la catena di fornitura, grazie a un numero di tipo, di lotto o di serie riportato sul prodotto o sul suo imballaggio. Per determinati prodotti la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato.Fonte: GPSR, art. 18 e art. 9, par. 5
EPR — Responsabilità estesa del produttoreRegime affine, non GPSR
Non è GPSR. I regimi EPR obbligano i produttori a sostenere i costi della gestione a fine vita di imballaggi, apparecchiature elettriche e batterie, e spesso richiedono un rappresentante autorizzato nazionale distinto. Un rappresentante EPR non è la persona responsabile prevista dal GPSR, e la registrazione EPR non soddisfa l'obbligo della persona responsabile.Fonte: Normativa nazionale su imballaggi, RAEE e batterie
PPWRRegime affine, non GPSR
Non è GPSR. Le norme UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio disciplinano la progettazione degli imballaggi, la riciclabilità e gli obblighi relativi ai rifiuti. Un rappresentante autorizzato per gli imballaggi copre solo questi obblighi e non assume, per il prodotto contenuto, il ruolo di persona responsabile previsto dal GPSR.Fonte: Normativa UE su imballaggi e rifiuti di imballaggio
UKCARegime affine, non GPSR
Non è GPSR e non è un marchio UE. La marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) si applica alle merci immesse sul mercato della Gran Bretagna secondo le norme britanniche. La nomina di una persona responsabile nell'UE non dice nulla sull'UKCA, e viceversa.Fonte: Normativa del Regno Unito sulla conformità
Organismo notificatoRegime affine, non GPSR
Non è un concetto del GPSR. Un organismo notificato è un organismo di valutazione della conformità designato in base a una normativa UE specifica, come quella su giocattoli o macchine. Il GPSR non richiede alcun organismo notificato e non prevede approvazioni, quindi nessun organismo può certificare un prodotto come conforme al GPSR.Fonte: Normativa UE sulla conformità specifica per prodotto
DistributoreTermine di legge
Qualsiasi operatore della catena di fornitura, diverso dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato. Prima di vendere, il distributore deve verificare che il prodotto riporti i dati del fabbricante e della persona responsabile e le avvertenze necessarie, e non deve fornire un prodotto che sa o dovrebbe presumere non sicuro.Fonte: GPSR, artt. 3 e 12
Mercato online (online marketplace)Termine di legge
Il fornitore di un servizio di intermediazione che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con professionisti. I marketplace hanno obblighi propri: registrare un punto di contatto unico, dare seguito agli ordini delle autorità e progettare la propria interfaccia in modo che i venditori possano mostrare le informazioni obbligatorie per la vendita online. Il marketplace non è la persona responsabile per i prodotti che ospita.Fonte: GPSR, artt. 3 e 22
Messa a disposizione sul mercatoTermine di legge
Qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale. Si distingue dall'immissione sul mercato, che è soltanto la prima di queste forniture: ogni vendita successiva è una messa a disposizione.Fonte: GPSR, art. 3
Modifica sostanzialeTermine di legge
Una modifica a un prodotto già presente sul mercato che ne influenza la sicurezza. Chi effettua tale modifica è considerato fabbricante per quel prodotto e ne assume gli obblighi: una regola che riguarda chi ricondiziona, chi crea bundle e chiunque modifichi un prodotto dopo l'acquisto per rivenderlo.Fonte: GPSR, art. 13
Notifica di incidentiTermine di legge
L'obbligo del fabbricante di notificare alle autorità, tramite il Safety Business Gateway, un incidente causato da un prodotto da lui immesso sul mercato che abbia provocato il decesso o gravi effetti sulla salute. È distinto dall'obbligo di notificare i rischi e si applica anche quando il prodotto era ritenuto conforme.Fonte: GPSR, art. 20
Avvertenze e informazioni di sicurezzaTermine di legge
Le istruzioni e le informazioni di sicurezza che devono accompagnare un prodotto in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui è venduto, stabilita da quello Stato. Avvertenze chiare non rendono sicuro un prodotto pericoloso: sono richieste in aggiunta all'obbligo generale di sicurezza, non al suo posto.Fonte: GPSR, art. 9, par. 7
Identificazione del prodottoTermine di legge
Il numero di tipo, di lotto o di serie, o un altro elemento, che consente di identificare un prodotto specifico, riportato sul prodotto o sul suo imballaggio. Senza di esso, un richiamo non può limitarsi al lotto interessato e deve coprire tutto.Fonte: GPSR, art. 9, par. 5
SanzioniTermine di legge
Il regolamento impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni e di notificarle alla Commissione. Gli importi sono quindi fissati a livello nazionale e variano da uno Stato membro all'altro; non esiste un'unica sanzione GPSR valida in tutta l'UE.Fonte: GPSR, art. 44
Passaporto digitale del prodotto (DPP)Regime affine, non GPSR
Non è GPSR. Il passaporto digitale del prodotto viene introdotto attraverso le norme UE sulla progettazione ecocompatibile per veicolare dati di sostenibilità e circolarità per gruppo di prodotti. Ha un calendario proprio e non sostituisce, non soddisfa né amplia l'obbligo della persona responsabile.Fonte: Normativa UE sulla progettazione ecocompatibile
WEEERegime affine, non GPSR
Non è GPSR. La normativa RAEE (in inglese WEEE) disciplina la raccolta e il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di solito richiede una registrazione nazionale propria e, in molti Stati, un rappresentante autorizzato distinto. Un rappresentante RAEE non assume il ruolo di persona responsabile previsto dal GPSR.Fonte: Normativa UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
REACHRegime affine, non GPSR
Non è GPSR. Il REACH disciplina le sostanze chimiche, comprese le sostanze soggette a restrizione negli articoli e l'obbligo di comunicare la presenza di sostanze estremamente preoccupanti. Un prodotto può essere conforme al REACH e non soddisfare comunque l'obbligo generale di sicurezza del GPSR, e i due regimi prevedono ruoli responsabili diversi.Fonte: Regolamento (CE) 1907/2006
RoHSRegime affine, non GPSR
Non è GPSR. La RoHS limita determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la conformità si dimostra con la procedura prevista da quella stessa normativa e con la marcatura CE. Non dice nulla sull'operatore economico che il GPSR richiede come persona responsabile.Fonte: Normativa UE sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
Autorità di vigilanza del mercato (Germania)Termine di legge
In Germania la vigilanza del mercato è affidata ai singoli Länder, non a un unico organismo nazionale: l'autorità che si mette in contatto con un operatore dipende quindi dal Land in cui il prodotto viene individuato. Il Marktüberwachungsgesetz ne definisce i compiti, che vanno dal controllo dei prodotti all'ordine di misure correttive fino all'irrogazione di sanzioni.Fonte: BAuA; Marktüberwachungsgesetz (MüG)
BAuATermine di legge
L'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro. Svolge compiti di sicurezza dei prodotti ai sensi del ProdSG e del MüG, fa da raccordo tra le autorità di vigilanza del mercato dei Länder, il livello federale e l'Europa ed è il punto di contatto nazionale tedesco per il Safety Gate.Fonte: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
ProdSGTermine di legge
La legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti. La Germania l'ha adeguata al GPSR con una legge del 3 febbraio 2026; il testo modificato si applica dal 19 febbraio 2026. Accanto al GPSR disciplina aspetti propri della Germania, come la vigilanza del mercato e le sanzioni per le violazioni del GPSR. Il GPSR stesso è un regolamento UE e si applica direttamente in Germania.Fonte: Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) tedesco, modificato dalla legge del 3 febbraio 2026, BGBl. 2026 I Nr. 29, in vigore dal 19 febbraio 2026
MüG — MarktüberwachungsgesetzTermine di legge
La legge tedesca che definisce l'ambito della vigilanza del mercato: controllo e monitoraggio dei prodotti messi a disposizione sul mercato e sanzione delle violazioni. È il quadro nazionale entro cui un'autorità tedesca interviene su una questione GPSR.Fonte: Marktüberwachungsgesetz tedesco

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