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Regolamento UE sui cosmetici e GPSR: checklist 2026

I prodotti cosmetici sono disciplinati in primo luogo dal regolamento (CE) n. 1223/2009, testo consolidato al 18 maggio 2026. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) non sostituisce questa normativa di settore. Colma soltanto le lacune: rischi od obblighi non coperti con lo stesso obiettivo, comprese le regole sulla vendita online.

Questa distinzione conta nella pratica. La Commissione ha registrato 4.671 allerte Safety Gate nel 2025; i cosmetici sono stati la categoria più numerosa con il 36%. Quasi otto allerte su dieci relative ai cosmetici riguardavano la fragranza vietata BMCHA. Una notifica CPNP, da sola, non può quindi dimostrare che formula, etichetta o offerta online siano conformi.

Il GPSR si applica ai prodotti cosmetici nell'UE?

Il GPSR si applica ai cosmetici come rete di sicurezza complementare, non come secondo codice dei cosmetici. Gli orientamenti 2025 della Commissione europea per le imprese sul GPSR precisano che le norme UE di settore disciplinano i rischi e gli obiettivi che già coprono. L'obbligo generale di sicurezza del GPSR si applica solo ai rischi che la normativa sui cosmetici lascia scoperti. Le sue regole sulle offerte online, sulla segnalazione degli incidenti e sulle informazioni elettroniche restano applicabili ove pertinenti.

Per un normale cosmetico, il regolamento sui cosmetici resta la via principale per ingredienti, valutazione della sicurezza, fascicolo informativo sul prodotto (PIF), persona responsabile per i cosmetici, notifica CPNP, buone pratiche di fabbricazione, etichettatura e dichiarazioni. Non crei un secondo fascicolo tecnico GPSR generico per obblighi che quel regolamento già copre.

Quale norma disciplina ciascun adempimento per i cosmetici?

AdempimentoNorma principaleEvidenza pratica
Classificazione come cosmetico, formula e sicurezza per la salute umanaRegolamento sui cosmeticiFunzione prevista, formula, restrizioni sugli ingredienti e dati di esposizione
Persona responsabile per i cosmetici nell'UERegolamento sui cosmeticiPersona identificata nell'UE, mandato accettato ove necessario e controlli di conformità
Valutazione della sicurezza e fascicolo informativoRegolamento sui cosmeticiCPSR firmata e PIF completo
Fabbricazione, etichetta e dichiarazioniRegolamento sui cosmeticiDichiarazione GMP, grafica definitiva e prove a sostegno delle dichiarazioni
Notifica prima dell'immissione sul mercatoRegolamento sui cosmeticiRegistrazione dell'invio CPNP; non un certificato di approvazione
Effetti indesiderabili graviRegolamento sui cosmeticiNotifica all'autorità competente senza indugio e conservazione delle evidenze del caso
Offerta online, rischi non coperti e interventi generali successiviGPSR, solo se il regolamento sui cosmetici non li disciplinaAcquisizione datata dell'inserzione, mappatura dei ruoli, avvertenze e procedura per gli incidenti

Associ ogni adempimento al prodotto esatto e alla norma corretta. L'affermazione «il GPSR copre ogni prodotto» è troppo ampia, perché nasconde i limiti della normativa di settore descritti negli orientamenti della Commissione.

Qual è la differenza tra persona responsabile per i cosmetici, ruolo GPSR e valutatore della CPSR?

RuoloChe cosa faChe cosa non fa automaticamente
Persona responsabile per i cosmeticiGarantisce che il prodotto cosmetico rispetti gli obblighi pertinenti del regolamento sui cosmeticiIl ruolo non dimostra di per sé che la persona sia qualificata per firmare la CPSR
Operatore economico nell'UE ai sensi del GPSR (indicato nell'offerta online)Fornisce l'identità e i recapiti necessari per l'offerta online e adempie gli obblighi del proprio ruolo giuridicoLa designazione non rende automaticamente quell'entità la persona responsabile per i cosmetici
Valutatore della sicurezza qualificatoEffettua la valutazione della sicurezza del cosmetico e firma la CPSRIl valutatore non diventa automaticamente la persona responsabile per i cosmetici né l'operatore economico GPSR

Il valutatore della sicurezza deve essere titolare di un diploma o di un altro titolo formale rilasciato al termine di un corso universitario in farmacia, tossicologia, medicina o disciplina analoga, oppure di un corso riconosciuto equivalente da uno Stato membro. «Conoscenze ed esperienza» da sole non soddisfano questo requisito.

Un'unica società può assumere più ruoli solo se soddisfa separatamente ogni definizione giuridica, accetta ciascun mandato e dispone della competenza richiesta. Il contratto e le informazioni pubbliche sul prodotto devono indicare i ruoli con precisione.

Che cosa deve preparare un marchio cosmetico extra UE prima di vendere nell'UE?

PassoEvidenza da avere prima dell'immissione sul mercato UEQuale norma
1Classificazione del prodotto e decisione sulla funzione previstaRegolamento sui cosmetici
2Formula definitiva, specifiche e verifica delle restrizioni sugli ingredientiRegolamento sui cosmetici, compresi i suoi allegati sugli ingredienti
3Persona responsabile per i cosmetici nell'UE e mandato accettato ove necessarioRegolamento sui cosmetici
4CPSR firmata da un valutatore della sicurezza qualificatoRegolamento sui cosmetici (norme sulla relazione sulla sicurezza)
5PIF completo, accessibile all'indirizzo della persona responsabileRegolamento sui cosmetici; va conservato per 10 anni dopo l'ultimo lotto immesso sul mercato
6Evidenze GMP, etichetta definitiva e dichiarazioni comprovateRegolamento sui cosmetici
7Notifica CPNP prima dell'immissione del prodotto sul mercatoRegolamento sui cosmetici
8Verifica finale dell'offerta online e procedura per gli incidentiObblighi GPSR sull'offerta online e sugli interventi successivi

Il PIF ha cinque elementi fondamentali: una descrizione chiara del prodotto, la CPSR, il metodo di fabbricazione e la dichiarazione GMP, la prova dell'effetto dichiarato ove giustificato e i dati su eventuali sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o fornitori. Il PIF è molto più ampio di un pacchetto di etichette o di un elenco di ingredienti.

Che cosa deve mostrare la pagina prodotto di un cosmetico nell'UE?

L'offerta online del Suo cosmetico deve consentire al consumatore di identificare il prodotto e gli operatori pertinenti prima dell'acquisto. Quando si applica la regola GPSR sulle offerte online, l'inserzione deve indicare il nome o la denominazione commerciale del fabbricante con indirizzo postale e indirizzo elettronico; ove richiesto, nome e recapiti dell'operatore economico responsabile nell'UE; un'immagine del prodotto o un altro elemento di identificazione; e le avvertenze o informazioni sulla sicurezza richieste dal diritto UE.

L'etichetta del cosmetico resta comunque disciplinata dal regolamento sui cosmetici. La grafica definitiva deve riportare l'indirizzo richiesto della persona responsabile per i cosmetici, il contenuto nominale, la durata minima o il periodo post-apertura, le precauzioni, il riferimento del lotto, la funzione se non evidente e gli ingredienti. Se informazioni dell'etichetta, ingredienti o dichiarazioni compaiono online, devono corrispondere alla grafica approvata e al PIF. Per esempio, l'elenco degli ingredienti nella pagina prodotto deve corrispondere a quello sulla confezione. La guida alle informazioni per la vendita online GPSR propone una verifica dell'inserzione campo per campo.

La registrazione CPNP è un'approvazione o un certificato?

Il CPNP è una notifica, non un'approvazione. La Commissione descrive il CPNP come un sistema di notifica online gratuito. Una volta effettuata la notifica nel CPNP, non serve alcuna ulteriore notifica nazionale dei cosmetici all'interno dell'UE, ma le autorità possono comunque esaminare CPSR, PIF, formula, etichetta ed evidenze di mercato.

Inoltre, i normali cosmetici non utilizzano la marcatura CE né una dichiarazione di conformità UE legata alla marcatura CE. La guida alla dichiarazione di conformità UE spiega la differenza. Un dispositivo di bellezza alimentato, un applicatore o un accessorio può richiedere una classificazione separata e una diversa via giuridica.

I cosmetici naturali o biologici seguono una via UE diversa?

«Naturale» o «biologico» non esentano un prodotto dal regolamento sui cosmetici e non creano un'approvazione UE separata per i cosmetici. Formula, valutazione della sicurezza, etichetta e dichiarazioni richiedono comunque evidenze. Le dichiarazioni non devono suggerire proprietà che il prodotto non possiede.

La classificazione segue la funzione prevista e la presentazione. Una crema applicata sul corpo umano a fini cosmetici può essere un cosmetico; uno strumento di bellezza, un dispositivo elettrico o un accessorio non è automaticamente un cosmetico e può rientrare interamente nel GPSR o in un'altra normativa di prodotto.

Domande frequenti su regolamento sui cosmetici e GPSR

Il GPSR si applica ai prodotti cosmetici nell'UE?

Sì, ma non sostituisce il regolamento sui cosmetici. Il regolamento sui cosmetici disciplina gli obblighi specifici del settore su sicurezza, formula, valutazione, fascicolo informativo, notifica ed etichettatura. Il GPSR colma solo le lacune: i rischi non coperti e gli obblighi generali, come le informazioni che l'offerta online deve mostrare.

La persona responsabile per i cosmetici coincide con la persona responsabile GPSR?

No. La persona responsabile per i cosmetici e l'operatore economico nell'UE ai sensi del GPSR sono ruoli giuridici distinti. Un'unica società può assumerli entrambi, ma solo se soddisfa e accetta separatamente le condizioni di ciascun ruolo.

La notifica CPNP è un'approvazione o un certificato UE?

No. Il CPNP è il portale gratuito di notifica dell'UE. La notifica va effettuata prima di immettere un cosmetico sul mercato, ma non è un'approvazione né un certificato di prodotto e non sostituisce la CPSR e il PIF.

I normali prodotti cosmetici richiedono la marcatura CE o una dichiarazione di conformità UE?

No. I normali cosmetici seguono il regolamento sui cosmetici e non utilizzano la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE legata alla marcatura CE. Un dispositivo di bellezza o un altro prodotto classificato diversamente può essere soggetto a una normativa diversa.

Grüner Baum può fornire servizi di persona responsabile per i cosmetici, PIF, CPSR e CPNP?

Sì. Grüner Baum offre supporto per persona responsabile per i cosmetici, PIF, CPSR e CPNP insieme al suo partner specializzato in cosmetici, oltre a una verifica della Sua offerta online. La CPSR è firmata da un valutatore della sicurezza qualificato e il contratto indica l'entità che accetta il ruolo di persona responsabile per i cosmetici. Per i cosmetici perimetro e preventivo sono definiti caso per caso: richieda una valutazione per il Suo prodotto.

Fonti ufficiali

TemaBase giuridicaTesto ufficiale
Definizione di prodotto cosmetico, classificazione e sicurezzaCosmetics Regulation Article 2 and Article 3Regolamento (CE) n. 1223/2009, testo consolidato al 18 maggio 2026
Persona responsabile per i cosmeticiCosmetics Regulation Article 4 and Article 5Regolamento (CE) n. 1223/2009
Buone pratiche di fabbricazione (GMP)Cosmetics Regulation Article 8Regolamento (CE) n. 1223/2009
Valutazione della sicurezza (CPSR) e qualifica del valutatoreCosmetics Regulation Article 10 and Annex IRegolamento (CE) n. 1223/2009
Cinque elementi del PIF, accesso all'indirizzo della persona responsabile, conservazione per 10 anniCosmetics Regulation Article 11Regolamento (CE) n. 1223/2009
Notifica CPNP prima dell'immissione sul mercatoCosmetics Regulation Article 13Regolamento (CE) n. 1223/2009; Portale di notifica dei prodotti cosmetici della Commissione europea
Restrizioni sugli ingredientiCosmetics Regulation Articles 14 to 17 and annexesRegolamento (CE) n. 1223/2009
Etichetta e dichiarazioni dei cosmeticiCosmetics Regulation Article 19 and Article 20Regolamento (CE) n. 1223/2009
Segnalazione degli effetti indesiderabili graviCosmetics Regulation Article 23Regolamento (CE) n. 1223/2009
Il GPSR come rete di sicurezza complementare; obbligo generale di sicurezza solo per i rischi non copertiGPSR Article 2(1); Commission Notice C/2025/6233Testo del GPSR (EUR-Lex); Orientamenti della Commissione europea per le imprese sul GPSR, C/2025/6233
Informazioni nell'offerta online, segnalazione degli incidenti e informazioni elettronicheGPSR Article 19, Article 20 and Article 21 (Chapter III, Section 2)Testo del GPSR (EUR-Lex)
Panoramica sui cosmeticiEuropean CommissionPanoramica della Commissione europea sui cosmetici
Dati Safety Gate 2025 (4.671 allerte, 36% cosmetici, BMCHA)European Commission 2025 Safety Gate reportRelazione 2025 della Commissione europea su Safety Gate

Questa guida è stata verificata il 1° settembre 2026 e fornisce informazioni generali, non consulenza legale.

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Hatice Muazzez Bodur — Grüner Baum GmbH

Fondatrice e CEO · Persona responsabile UE (GPSR)

Hatice Muazzez Bodur è fondatrice e CEO di Grüner Baum GmbH, un’azienda con sede in Germania. Nell’ambito del GPSR (regolamento (UE) 2023/988) presta servizi di persona responsabile UE quando un mandato scritto è la via appropriata per il prodotto e la catena di fornitura. È auditor ISO 9001; il nostro team ha inoltre esperienza di audit in linea con i principi delle norme ISO 27001 e 42001. Il nostro lavoro si svolge nel quadro di questi tre principi. Consulenza in turco, tedesco e inglese. Grüner Baum GmbH (HRB 52165, Amtsgericht Mainz), con sede in Vorstädter Str. 32, 55276 Oppenheim, Germania, fornisce, per l’ambito di prodotti e di mandato concordato, la documentazione di persona responsabile UE e un canale di contatto diretto con le autorità di vigilanza del mercato.

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