# Che cosa deve contenere il mandato del rappresentante GPSR?

> Mandato del rappresentante autorizzato GPSR: scritto e specifico per prodotto, con compiti, perimetro, durata, documenti e uso dell'indirizzo.

Published: 2026-09-24
Updated: 2026-10-11

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Il mandato di un rappresentante autorizzato GPSR deve essere **scritto, esplicito e specifico per prodotto**. Se un rappresentante autorizzato è il Suo operatore economico responsabile nell'UE, il mandato deve indicare chiaramente le parti, i prodotti coperti, i compiti che il rappresentante assume, il flusso dei documenti, la durata e le regole per l'uso dell'indirizzo del rappresentante.

## Perché il mandato di un rappresentante autorizzato GPSR deve essere scritto e specifico per prodotto?

Perché, se un rappresentante autorizzato è l'operatore economico responsabile nell'UE per il Suo prodotto di consumo, il mandato deve essere scritto e legato a prodotti o famiglie di prodotti definiti. Una generica intesa commerciale non basta.

La ragione giuridica parte dalla regola del GPSR sulla **persona responsabile**. Il GPSR si applica dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la vecchia direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Ai sensi del GPSR, un prodotto può essere immesso sul mercato UE solo se un operatore economico stabilito nell'UE è responsabile dei compiti previsti dal **regolamento UE sulla vigilanza del mercato**. Questo operatore può essere il fabbricante UE, l'importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, in casi definiti, un fornitore di servizi di logistica.

Per i venditori extra UE ciò significa due cose importanti:

1. **Non ogni venditore ha bisogno di un servizio separato.** Se il Suo importatore UE o fabbricante UE ricopre già il ruolo di persona responsabile, potrebbe non servirLe un mandato separato di rappresentante autorizzato.
2. **Se si avvale di un rappresentante autorizzato, il mandato deve dimostrare esattamente che cosa è stato accettato.** Autorità e canali di vendita non valutano intenzioni vaghe; valutano evidenze.

Il mandato deve essere specifico per prodotto anche perché il perimetro conta. Ai sensi del GPSR, le **offerte online rivolte ai consumatori dell'UE** valgono come messa a disposizione dei prodotti sul mercato UE. Quindi, quando un'inserzione per acquirenti UE va online, i dati dell'operatore mostrati devono corrispondere a un accordo reale per quel prodotto. Una lettera generica che non indica i prodotti, la famiglia di prodotti o il fabbricante non dimostra che il rappresentante abbia effettivamente accettato la responsabilità per l'articolo venduto.

Per questo un mandato serio è di solito circoscritto a una **famiglia di prodotti accettata**, supportata dai documenti esaminati per quella famiglia. È un approccio pratico anche per le imprese che vendono molti SKU: il rappresentante può accettare una famiglia definita, pur richiedendo una nuova verifica quando cambiano il profilo di rischio, i documenti o l'identità del prodotto.

Se desidera prima il contesto giuridico più ampio, veda il [nostro servizio di persona responsabile UE](https://eugpsr.de/it/responsible-person) e [perché la persona responsabile è decisiva](https://eugpsr.de/it/blog/why-responsible-person-critical).

## Quali clausole deve contenere ogni mandato di rappresentante autorizzato GPSR?

Ogni mandato GPSR deve contenere dettagli sufficienti a mostrare **chi ha designato chi, per quali prodotti, per quali compiti, per quale periodo, con quale flusso di documenti e a quali condizioni d'uso dell'indirizzo**.

La checklist seguente non è un modello di contratto. È la logica minima delle clausole che aiuta a dimostrare se l'accordo è reale, accettato e utilizzabile come evidenza.

| Clausola del mandato | Perché esiste | Evidenza che il fabbricante deve fornire |
| --- | --- | --- |
| **Identificazione del fabbricante** | Le autorità devono conoscere il fabbricante extra UE, che resta responsabile della sicurezza del prodotto ai sensi del GPSR. | Ragione sociale, sede legale, recapiti, dati di registrazione dell'impresa ove disponibili. |
| **Identificazione del rappresentante UE** | La persona responsabile deve essere stabilita nell'UE. Il mandato deve indicare l'entità esatta che ha accettato il ruolo. | Ragione sociale e indirizzo corretti del rappresentante, da indicare nel formato accettato. |
| **Perimetro dei prodotti** | Il mandato deve mostrare quali prodotti sono effettivamente coperti. Una formulazione aperta è un'evidenza debole. | Descrizioni e foto dei prodotti, elenco degli SKU, marchio usato sul prodotto e raggruppamento per famiglia di prodotti accettata. |
| **Riferimento al GPSR e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato** | Il mandato deve collegare espressamente la designazione al ruolo di persona responsabile e ai compiti previsti dal regolamento sulla vigilanza del mercato. | Conferma che il fabbricante intende affidare al rappresentante tali compiti per il perimetro coperto. |
| **Compiti accettati dal rappresentante** | Non dia per scontato che il rappresentante accetti obblighi non definiti. Il mandato deve elencare i compiti accettati, almeno quelli richiesti dal regolamento sulla vigilanza del mercato. | Fascicolo tecnico di supporto, dichiarazioni ove applicabili e informazioni sulla sicurezza del prodotto che consentano di svolgere tali compiti. |
| **Obblighi del fabbricante sul flusso di informazioni** | Il rappresentante può agire solo sulla base di informazioni aggiornate. Il fabbricante deve impegnarsi a comunicare le modifiche e a fornire i documenti. | Referente interno, procedura di aggiornamento e impegno a fornire etichette, manuali, evidenze di prova e informazioni sugli incidenti aggiornati. |
| **Accesso ai documenti e supporto alla conservazione** | Le autorità possono chiedere la documentazione tecnica e le evidenze di sicurezza. Il rappresentante ha bisogno di una via documentata per ottenerle. | Pacchetto di documentazione tecnica, valutazione del rischio, istruzioni, avvertenze, dati di tracciabilità ed eventuali rapporti di prova. |
| **Regola sull'uso dell'indirizzo** | L'indirizzo del rappresentante deve essere usato solo per i prodotti accettati e nel formato concordato. | Grafica dell'etichetta, file dell'imballaggio, bozze delle inserzioni online e conferma scritta che l'indirizzo non sarà usato fuori dal perimetro. |
| **Data di inizio, durata e cessazione** | Autorità e canali di vendita possono aver bisogno di sapere se l'accordo era attivo al momento della vendita. | Data di efficacia proposta, eventuale logica di rinnovo e procedura di contatto per interrompere l'uso dopo la cessazione. |
| **Clausola di notifica delle modifiche** | Nuovi prodotti, marchi, fabbricanti o formati di inserzione possono uscire dal perimetro originario. | Impegno a notificare le modifiche prima del lancio, con informazioni aggiornate su prodotti e canali. |
| **Perimetro territoriale o di mercato** | Il mandato deve corrispondere ai mercati serviti. Grüner Baum serve l'UE-27 e l'Irlanda del Nord. | Piano dei territori di vendita, Paesi di destinazione e canali di vendita rivolti ai consumatori dell'UE. |

Qui contano due aspetti pratici.

Primo, il mandato deve essere **esplicito**, non implicito. Un accordo di spedizione, un contratto generico di rivendita o l'approvazione di un account di vendita non equivalgono a un mandato scritto per il ruolo di persona responsabile.

Secondo, il mandato deve essere **utilizzabile come evidenza**. Le autorità di vigilanza del mercato variano a seconda del Paese UE e della normativa di prodotto. Ma possono verificare se i dati dell'operatore mostrati ai consumatori corrispondono a un mandato reale e se i prodotti rientravano nel perimetro accettato.

## Che cosa deve consegnare il fabbricante al rappresentante?

Il fabbricante deve consegnare un pacchetto completo di evidenze. Un rappresentante autorizzato non può ragionevolmente accettare il ruolo di persona responsabile per un prodotto senza esaminare l'identità del prodotto, i documenti di sicurezza e il modo in cui verranno mostrati i dati dell'operatore.

Nella pratica, prima dell'accettazione il rappresentante avrà di solito bisogno di quanto segue:

1. **Dati identificativi del fabbricante**  
   Fornisca la ragione sociale esatta, la sede legale, il recapito operativo e l'entità che fabbrica effettivamente il prodotto. Se una società commerciale e una fabbrica sono entità diverse, lo dica chiaramente.

2. **Dettagli sul perimetro dei prodotti**  
   Fornisca descrizioni e foto dei prodotti, i marchi usati sul prodotto, esempi di SKU e il raggruppamento proposto in famiglie di prodotti. Se vende varianti, spieghi che cosa cambia tra di esse e che cosa resta uguale.

3. **Documentazione tecnica ed evidenze di sicurezza**  
   Fornisca il fascicolo di prodotto necessario per il tipo di prodotto: informazioni su progetto e materiali, valutazione della sicurezza o del rischio, istruzioni, avvertenze, dati di tracciabilità ed eventuali rapporti di prova o dichiarazioni disponibili, ove richiesti. Per una panoramica più approfondita dei contenuti tipici del fascicolo, veda la [nostra guida alla documentazione tecnica GPSR](https://eugpsr.de/it/blog/gpsr-technical-documentation-contents).

4. **Bozze di etichetta e inserzione online**  
   Fornisca i dati dell'operatore, le avvertenze sul prodotto e le informazioni sul fabbricante esattamente come compariranno su imballaggio, etichette, materiale di istruzioni e pagine di vendita a distanza. Questo è importante perché **il GPSR stabilisce obblighi di informazione per la vendita online e le altre vendite a distanza**. Veda anche la [nostra guida alle informazioni per la vendita online GPSR](https://eugpsr.de/it/blog/gpsr-online-sales-required-info) e la [nostra guida ai requisiti di etichettatura](https://eugpsr.de/it/blog/gpsr-labelling-requirements).

5. **Informazioni su canali di vendita e mercati**  
   Indichi dove saranno venduti i prodotti: nel Suo negozio online, su un mercato online o su entrambi, e a quali Paesi UE si rivolge. Poiché le offerte online rivolte ai consumatori dell'UE rientrano nel GPSR, le informazioni sui canali contano prima del lancio, non dopo.

6. **Procedura di contatto per modifiche e incidenti**  
   Indichi la persona che risponderà alle richieste di documenti, alle domande sulla sicurezza e alle escalation degli incidenti. Se emerge un problema con un prodotto, il rappresentante deve sapere come raggiungere rapidamente il fabbricante.

Il rappresentante deve anche sapere che cosa **non** viene accettato. Per esempio, un mandato per una famiglia di prodotti a basso rischio accettata non copre automaticamente una nuova famiglia con un profilo di rischio diverso. Allo stesso modo, l'accettazione di un layout di etichetta per una famiglia non significa che ogni prodotto o variante di marchio successivi possano mostrare lo stesso indirizzo.

È anche il punto in cui molte richieste falliscono: l'impresa invia una breve richiesta di designazione ma non le evidenze di prodotto che la sostengono. Ai sensi del GPSR e del regolamento sulla vigilanza del mercato, il ruolo del rappresentante si basa su evidenze, non solo su documenti formali.

## Si può usare l'indirizzo del rappresentante prima e dopo l'accettazione?

**Non** deve usare l'indirizzo del rappresentante su prodotto, imballaggio o inserzione online prima che il mandato sia stato accettato per quel perimetro di prodotti. Dopo l'accettazione può usarlo solo per i prodotti accettati e solo nel formato concordato.

È un punto semplice ma spesso gestito male. Mostrare l'indirizzo di un fornitore su un'etichetta o in un'inserzione senza un mandato accettato **non** costituisce un accordo valido. Se le autorità chiedono chi sia l'operatore economico UE, l'impresa deve poter esibire il mandato scritto e il perimetro di prodotti che copre.

Ai sensi **del GPSR**, le offerte online rivolte ai consumatori dell'UE valgono come messa a disposizione dei prodotti sul mercato UE. La stessa regola vale quindi per le pagine di e-commerce. Se l'inserzione mostra i dati dell'operatore, deve esserci un mandato reale a sostenerli.

| Scenario | L'indirizzo può essere usato? | Evidenza o motivo |
| --- | --- | --- |
| La richiesta è ancora in corso e il rappresentante non ha accettato il mandato | **No** | Non esiste ancora alcun accordo accettato. |
| Ha creato la grafica dell'imballaggio con l'indirizzo UE prima della verifica | **No** | La grafica da sola non dimostra l'accettazione; contano il mandato sottostante e il suo perimetro. |
| Il rappresentante ha accettato una famiglia di prodotti e ha esaminato il formato iniziale di etichetta/inserzione | **Sì, per quel perimetro accettato** | L'uso è limitato alla famiglia accettata e alla presentazione concordata. |
| Aggiunge un nuovo prodotto al di fuori della famiglia accettata | **No, finché il perimetro non è accettato** | Un mandato non è un'autorizzazione generale per i prodotti futuri. |
| Cambia in modo sostanziale l'entità del fabbricante o la presentazione del marchio | **Di solito no, fino a una nuova verifica** | L'identificazione mostrata ai consumatori potrebbe non corrispondere più alle evidenze accettate. |
| Il mandato è cessato | **Interrompa l'uso per nuovi imballaggi e nuove inserzioni** | Le questioni sulle scorte esistenti o residue dipendono dai fatti e vanno esaminate caso per caso. |

Una regola pratica è questa: **nessuna accettazione, nessun uso dell'indirizzo**.

Questa regola riduce la confusione per il Suo team, per il fornitore degli imballaggi e per il personale e-commerce. Mantiene inoltre i dati dell'operatore mostrati nelle Sue offerte online in linea con il mandato effettivo.

## Quando va aggiornato il mandato per nuovi prodotti, marchi o canali di vendita?

Deve aggiornare il mandato, o chiederne una nuova verifica, ogni volta che una modifica incide su **identità del prodotto, perimetro dei prodotti, entità responsabile o informazioni sull'operatore mostrate ai consumatori dell'UE**.

I fattori scatenanti più comuni sono questi:

1. **Aggiunge una nuova famiglia di prodotti**  
   Se il nuovo articolo è al di fuori della famiglia già accettata, lo tratti come nuovo perimetro. Anche se la categoria commerciale sembra simile, le evidenze di sicurezza possono essere diverse.

2. **Cambia l'entità del fabbricante**  
   Se una nuova entità giuridica diventa il fabbricante, il mandato esistente potrebbe non identificare più la parte corretta. Il mandato scritto deve corrispondere al fabbricante effettivo.

3. **Introduce un nuovo marchio o una presentazione dell'etichetta sostanzialmente diversa**  
   Se cambia l'identità del prodotto mostrata ai consumatori, il rappresentante deve verificare di nuovo se l'uso dell'indirizzo, la tracciabilità e l'identificazione del prodotto corrispondono ancora alle evidenze accettate.

4. **Cambia il canale o il contenuto dell'inserzione**  
   Un nuovo mercato online, un nuovo negozio o un modello di inserzione diverso possono cambiare le informazioni sull'operatore mostrate online. Poiché le regole del GPSR sulle offerte online si applicano alle vendite a distanza, lo verifichi prima del lancio.

5. **Cambiano i documenti del prodotto**  
   Nuovi materiali, nuove avvertenze, nuove istruzioni, evidenze di prova aggiornate o una nuova valutazione del rischio possono incidere sul fatto che il mandato originario rispecchi ancora il prodotto reale.

Un test decisionale utile è:

- **Stesso fabbricante**
- **Stessa famiglia di prodotti accettata**
- **Stesso profilo di sicurezza**
- **Stesso formato delle informazioni sull'operatore**
- **Stessi documenti di supporto, oppure documenti aggiornati ed esaminati**

Se uno di questi punti cambia in modo sostanziale, chieda una verifica del perimetro prima di usare l'indirizzo in nuove offerte o su nuovi imballaggi.

Questo è particolarmente importante per i venditori con cataloghi in rapida evoluzione. Si è tentati di pensare che un mandato accettato copra per sempre tutti gli SKU futuri. In realtà l'approccio più solido è un perimetro controllato con aggiornamenti documentati.

## Come può aiutare Grüner Baum con un mandato di rappresentante autorizzato GPSR?

Grüner Baum La aiuta verificando se l'accordo richiesto è **documentato, circoscritto e utilizzabile nella pratica** prima che il suo indirizzo venga usato per le vendite nell'UE.

Le opzioni del servizio annuale sono:

- **Starter — 249 €/anno** per **1 famiglia di prodotti a basso rischio accettata**, con SKU illimitati in ogni famiglia accettata
- **Business — 549 €/anno** per **fino a 5 famiglie di prodotti a basso rischio accettate**
- **Growth — 949 €/anno** per **fino a 20 famiglie di prodotti a basso rischio accettate**
- **Enterprise — 1.650+ €/anno** per **oltre 20 famiglie di prodotti, più marchi o un catalogo ampio**

In tutti questi piani, il servizio comprende il **mandato di persona responsabile UE**, la **verifica della documentazione tecnica**, una **revisione dei rischi + delle lacune documentali**, la **revisione iniziale di etichetta / inserzione online** per il perimetro della famiglia accettata, il **monitoraggio settimanale di Safety Gate** e il **supporto con le autorità e nella prima risposta agli incidenti**. Questo conta per la qualità del mandato, perché una designazione valida non consiste solo nel firmare un documento; dipende anche dal fatto che il rappresentante disponga di evidenze sufficienti per accettare il perimetro.

I servizi facoltativi comprendono:

- **Audit formale della documentazione tecnica e report scritto delle lacune — 129 € / famiglia di prodotti**
- **Verifica prioritaria di onboarding in 24 ore — 99 € / impresa**
- **Supporto esteso con le autorità — 125 € / ora**
- **Gestione estesa dei richiami di prodotti — da 750 € / progetto**

Contano anche due limiti. Grüner Baum **non** certifica prodotti, **non** garantisce l'approvazione da parte dei mercati online e **non** sostituisce la responsabilità giuridica del fabbricante. Il fabbricante resta responsabile della sicurezza del prodotto e dell'esattezza e completezza delle informazioni fornite.

Se desidera una verifica del mandato collegata al perimetro effettivo dei prodotti e al controllo dei documenti, parta dal [nostro servizio di persona responsabile UE](https://eugpsr.de/it/responsible-person), consulti le [informazioni sui prezzi](https://eugpsr.de/it/pricing) oppure [contatti Grüner Baum](https://eugpsr.de/it/contact).

## Domande frequenti sul mandato di rappresentante autorizzato GPSR

### Per un rappresentante autorizzato GPSR serve un mandato scritto?

Sì. Se un rappresentante autorizzato è il Suo operatore economico responsabile nell'UE, il mandato deve essere scritto ed esplicito. Deve indicare il fabbricante, il rappresentante UE, i prodotti o le famiglie di prodotti coperti e i compiti che il rappresentante assume. Così può dimostrare l'accordo alle autorità e ai canali di vendita.

### Posso indicare l'indirizzo UE del rappresentante sull'etichetta prima dell'approvazione?

No. Indicare un indirizzo UE su etichetta, confezione o inserzione online prima che il mandato sia accettato non crea un accordo valido. Usi l'indirizzo solo dopo che il rappresentante ha accettato il perimetro, e solo per i prodotti coperti dal mandato accettato.

### Il mandato deve elencare prodotti o famiglie di prodotti?

Sì. Il mandato deve definire il perimetro dei prodotti con chiarezza sufficiente a mostrare che cosa è coperto e che cosa no. Nella pratica lo si fa spesso per famiglia di prodotti accettata, con SKU illimitati solo all'interno di quella famiglia, supportati da descrizioni dei prodotti e documenti tecnici.

### Quali documenti devo inviare con la richiesta di mandato?

Di norma si forniscono i dati identificativi del fabbricante, le descrizioni dei prodotti, le bozze di etichetta e inserzione, la documentazione tecnica, le informazioni sui rischi, istruzioni e avvertenze e gli eventuali rapporti di prova o dichiarazioni richiesti per il tipo di prodotto. Il rappresentante usa queste evidenze per decidere se può accettare il perimetro richiesto.

### Quando va aggiornato un mandato GPSR?

Lo aggiorni o chieda una nuova verifica quando cambia l'entità del fabbricante, quando aggiunge prodotti al di fuori della famiglia accettata, quando un nuovo marchio o formato di etichetta cambia il modo in cui il prodotto è identificato, oppure quando un nuovo canale di vendita cambia i dati dell'operatore visibili ai consumatori dell'UE. Un mandato non è un'approvazione generale per tutti i prodotti futuri.

### L'approvazione di un mercato online sostituisce il mandato scritto?

No. L'accettazione o l'approvazione di un'inserzione da parte di un mercato online non sostituisce il mandato scritto alla base di un accordo con un rappresentante autorizzato. Le autorità possono comunque verificare se esiste un mandato valido e se i prodotti mostrati online rientrano nel perimetro accettato.

## Fonti ufficiali

| Tema | Base giuridica | Testo ufficiale |
| --- | --- | --- |
| Un prodotto può essere immesso sul mercato UE solo se un operatore economico nell'UE è responsabile dei compiti di vigilanza del mercato | GPSR (Regulation (EU) 2023/988), Article 16(1); Regulation (EU) 2019/1020, Article 4(3) | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng); [Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato al 12 agosto 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/2026-08-12/eng) |
| Chi può essere questo operatore: fabbricante UE, importatore, rappresentante autorizzato con mandato scritto, fornitore di servizi di logistica | Regulation (EU) 2019/1020, Article 4(2), applied through GPSR Article 16(1) | [Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato al 12 agosto 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/2026-08-12/eng) |
| Designazione di un rappresentante autorizzato con mandato scritto; copia del mandato per le autorità su richiesta | GPSR, Article 10 | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng) |
| Il GPSR si applica dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la direttiva 2001/95/CE | GPSR, Article 50 (repeal) and Article 52 (application) | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng) |
| Le offerte online rivolte ai consumatori UE valgono come messa a disposizione dei prodotti sul mercato UE | GPSR, Article 4 | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng) |
| Il fabbricante resta responsabile della sicurezza del prodotto e della relativa documentazione tecnica | GPSR, Article 9 | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng) |
| Obblighi di informazione nelle vendite a distanza, compresi i dati dell'operatore | GPSR, Article 19 | [Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29/eng) |
| Come la Commissione spiega questi obblighi alle imprese | European Commission guidelines | [Orientamenti della Commissione europea per le imprese sul GPSR (C/2025/6233)](https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6233/oj/eng) |
| Domande pratiche sul GPSR | European Commission questions and answers | [Domande e risposte della Commissione europea sul GPSR](https://webgate.ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/obligationsForBusinesses/documents/Q%26A.pdf) |

Questa guida fornisce informazioni generali e non costituisce consulenza legale; non sostituisce un'analisi giuridica specifica del prodotto né una decisione delle autorità.
